STATUTO DEL VPLUG

 

STATUTO

Titolo I - Disposizioni generali


L'anno duemilasei (2006), il giorno 13 del mese di Febbraio, - 13/02/2006 - in Vallelunga Pratameno, con la presente scrittura privata da valere e tenere a tutti gli effetti di legge, i soci fondatori:
costituiscono un'Associazione denominata “ VPLUG Linux Planet”.
L'associazione ha sede legale in via Nazionale N° 2/b C.A.P. 93010 a Vallelunga Pratameno (CL), e potrà costituire altre sedi sul territorio nazionale. La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 - Statuto e regolamento


L’associazione “VPLUG Linux Planet” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il regolamento che sarà deliberato dall’assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto, i nuovi aspetti riguardanti l’associazione e l’attività.

Art. 3 - Efficacia dello statuto


Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art. 4 - Modificazione dello statuto


Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto


Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II - Finalità dell’organizzazione

 

Art. 6 - I fini


L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento d’attività culturali e di ricerca, organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, raccolta di documentazione, redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.
L'associazione è apartitica, eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi della stessa.
L'associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, d’estrazione sociale, di nascita dei propri associati, anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

Art. 7 - Gli scopi


Le attività promosse dall'associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  • migliorare i prodotti con “Licenza aperta”, sostenerne la progettazione e la realizzazione di nuovi;
  • mettere a disposizione le proprie conoscenze ed attrezzature per realizzare progetti coerenti con le finalità dell'associazione;
  • svolgere attività di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse;
  • sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di curricula scolastici che includano la conoscenza delle premesse culturali ed economiche sulla base della distribuzione di prodotti con “licenza aperta” e, ovunque possibile, la sostituzione di applicazioni software proprietarie con applicazioni software con “licenza aperta”;
  • allestire laboratori e sedi specializzate;
  • organizzare corsi che trattino vari argomenti suddividendoli secondo gradi di difficoltà;
  • pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, e giornali periodici o libri a stampa, con espressa esclusione dei quotidiani;
  • istituire borse di studio;
  • organizzare e partecipare a conferenze, seminari e manifestazioni, atte a promuovere le potenzialità dei principi su cui l'Associazione si fonda e creare momenti di elaborazione di idee originali, concetti e richieste d’arricchimento della sfera culturale;
  • realizzare incontri aperti a bambini e ragazzi per riuscire ad inserirli nel mondo del computer visto come un utile strumento per l'arricchimento culturale;
  • collaborare con altri enti, associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale con lo scopo di perseguire i fini per cui si costituisce;
  • utilizzare in maniera funzionale a scopo istituzionale dell'Associazione i mezzi di comunicazione radio-televisivi e le reti telematiche;
  • ottenere e fornire sponsorizzazioni, mediante la realizzazione di gadget, magliette, cappellini e altri accessori pubblicitari utili per sostenere l'attività economica dell'Associazione;
  • diffondere e promuovere il “Software Libero”. Con Software intendiamo programmi, documentazione, progetti o altri lavori rilasciati in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo, in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation; in secondo luogo Software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation), in terzo luogo Software rilasciato con altre licenze da libere, che dovranno in ogni caso soddisfare i criteri esposti nell'allegato A.
  • diffondere e promuovere la diffusione di “hardware aperto”, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero.
  • favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del “Software Libero”, che è disponibile per tutti;
  • lottare contro l'adozione di standard proprietari nel campo dell'informatica e del trattamento di ogni genere d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, del sistema scolastico pubblico e degli utenti privati in generale, favorendo altresì l'adozione, da parte di questi, di standard pubblici e liberamente accessibili e modificabili;
  • lottare contro ogni tentativo di monopolio pubblico e privato nella gestione e nella distribuzione delle informazioni, consci che il “Software Libero” trae la sua prima ragione d'esistere proprio dalla libertà d'accesso alle fonti informative;
  • favorire l'adozione di licenze di tipo libero anche nella pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici e in tutta la produzione culturale e artistica in genere;
  • permettere l'utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso costo attraverso l'utilizzo di “Software Libero”, per aiutare chi non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;
  • favorire l'accessibilità al “Software Libero” mediante lo sviluppo di nuovi Software rilasciati con “Licenza Libera”, per i quali può essere richiesto un contributo simbolico da parte di chi lo utilizzerà per sostenere la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
  • diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come luogo ideale di libero scambio di informazioni;
  • mettere a disposizione postazioni internet utilizzando dei sistemi informatici di protezione, affinché il loro utilizzo sia solo a scopo informativo-educativo e non sia utilizzato per qualsiasi attività illegale;
  • favorire l'adozione del “Software Libero” all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca, nel campo artistico e educativo-formativo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse. L'associazione s’impegna ad utilizzare software libero.

Art. 8 - Collaborazioni


L'associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

Titolo III - Fondatori e soci dell'associazione

 
  1. L'associazione “VPLUG Linux Planet” è aperta ad ogni persona fisica che manifesti un interesse per la promozione e l'utilizzo del “software libero” come strumento per favorire l'accesso agli strumenti informatici e ad un loro utilizzo consapevole, come previsto dallo statuto.
  2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  3. E' possibile acquistare la qualifica di socio, sostenitore od effettivo, secondo i modi descritti nel regolamento per l'ammissione dei soci.
  4. Sono soci dell'Associazione:
    • i soci fondatori dell’Associazione che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa;
    • i soci effettivi dell’Associazione che sono tutti i soci fondatori e coloro che s’impegnano direttamente nelle attività dell'Associazione. Essere soci effettivi è un modo per partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione, mediante contributi diretti sui progetti e attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci effettivi. Per diventare soci effettivi occorre presentare una domanda al Consiglio Direttivo o farsi presentare da un socio effettivo, specificando l'attività che s’intende svolgere nell'Associazione. Fra i requisiti richiesti ai candidati soci, quello su cui viene valutata l'ammissione, sono i risultati che può avere l'attività proposta. Qualora l'attività proposta sia d'interesse per l'Associazione, il candidato potrà fare un periodo di prova, e in seguito il Consiglio Direttivo accetterà la domanda d’associazione, previo parere favorevole della maggioranza dei soci effettivi, o motiverà il rifiuto. I soci effettivi versano una quota annuale, valida per l'anno solare;
    • i soci sostenitori dell’Associazione coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenere economicamente le iniziative con la loro adesione. Per l'associazione è un modo di autofinanziarsi per quanto riguarda le attività ordinarie, ed è un modo di far valere la propria voce, la cui forza dipende anche dal numero degli iscritti. Per diventare soci sostenitori è necessario fare una domanda d’associazione, dichiarando di condividere gli ideali e gli scopi dell'Associazione mediante compilazione dell'apposita richiesta. Una volta ricevuta l'accettazione per posta elettronica, bisognerà versare la quota annuale, valida per l'anno solare.
 

Art. 9 - Ammissione


Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne statuto e regolamenti.
  1. Il Consiglio Direttivo deve valutare le domande d’ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda, ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non avrà provveduto al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
  2. Ai sensi dell’art.24 del Codice Civile chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, con una dichiarazione di recesso comunicata per iscritto almeno tre mesi prima (salvo che si tratti di motivata giusta causa, in tal caso il recesso ha effetto immediato) ed ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
 

Art. 10 - Diritti


Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere il presidente della stessa e il Consiglio Direttivo.
  1. Essi hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
  2. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
 

Art. 11 - Esclusione


In presenza d’inadempienza agli obblighi di versamento oppure d’altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d’esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi; in tal caso l'efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino a nuova delibera.

Titolo IV - Gli organi

 

Art. 12 - Organi dell'Associazione

 
  1. Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
 

Capo I - L'Assemblea

 

Art. 13 - Composizione


L'assemblea è composta di tutti i soci dell'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione


L'Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Essa inoltre:
  • traccia gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  • delibera sulle modifiche del presente statuto;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  • delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, e di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  • Ogni 5 anni elegge il Presidente, il vice presidente e il segretario.
  1. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci effettivi o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. L'assemblea, è convocata in territorio italiano, salvo motivi eccezionali.
  2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera elettronica, fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima a tutti i soci effettivi all'indirizzo risultante nel Libro dei soci dell'associazione, e ai membri del Consiglio Direttivo.
 

Art. 15 - Validità dell’Assemblea


L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  1. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento d’esecuzione del presente statuto.
  2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero dei membri intervenuti.
 

Art. 16 - Votazione


Tutti i soci effettivi dell'associazione hanno diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio effettivo dell'Associazione che ha già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione d’astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente oppure da qualsiasi altro socio effettivo dell'Associazione, da lui delegato.

Art. 17 - Verbalizzazione


Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario) e sottoscritto dal Presidente.
  1. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
  2. Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a sue spese.
 

Capo II- Il Consiglio Direttivo

 

Art. 18 – Composizione


Il Consiglio Direttivo è costituito da: Presidente, vice presidente e segretario.

Art. 19 - Durata e funzioni


Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
  1. Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
  2. La carica di Presidente quella del vice presidente e del segretario hanno la durata di 5 anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
 

Art. 20 - Durata e funzioni del Presidente


La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi spetta al Presidente, egli ha facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Previa approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione ai soci effettivi, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
  1. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'assemblea per la ratifica del suo operato.
  2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, controlla l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni inoltre, custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
 

Art. 21 - Il Vice Presidente


Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi è impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 22 - Il Segretario


Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e coadiuva il presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell’associazione.
  1. Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell’assemblea e del libro dei soci dell'Associazione.
 

Titolo V - Le risorse economiche

 

Art. 23 - Indicazione delle risorse Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  1. beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
  2. elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  3. contributi ministeriali, regionali, internazionali;
  4. avanzi netti di gestione;
  5. donazioni di qualsiasi tipo e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività produttive marginali;
  7. ogni altro tipo d’entrate.
 

Art. 24 - Fondi

 
  1. L’associazione si costituisce con un capitale di €. 400,00 derivato dalla quota associativa dei fondatori.
 

Art. 25 - Contributi


Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
  • Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: versamenti effettuati dai soci fondatori all’atto della costituzione, di ulteriori versamenti effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
  • redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  • introiti realizzati dal comodato d'uso, di personal computer aventi in dotazione solo software libero, esclusivamente ai soci che ne faranno richiesta;
  • donazioni di terze parti.
 

Art. 26 - Devoluzione dei beni


In caso di suo scioglimento, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d’utilità sociale che condividono le stesse finalità (vedi articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 62).
  1. Qualsiasi modifica all'articolo 7 (scopi dell'associazione) del presente statuto o qualsiasi modifica nell'intero statuto che lo potrà permettere, o l'inserimento d’articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento dell’associazione.
 

Titolo VI - Il bilancio

 

Art.27 - Quote associative


Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all’Associazione da parte di chi intende aderirne e la quota annuale d’iscrizione.
  1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d’altro esborso rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua d’iscrizione entro il 31 marzo d’ogni anno, o entro tre mesi dall'ingresso per i nuovi soci. E' in ogni caso facoltà dei soci dell’associazione fare altri versamenti rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
  2. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono in ogni caso a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, d’estinzione, di recesso o d’esclusione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
 

Art. 28 - Libri dell'Associazione


Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, e il libro dei soci dell'associazione. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.
Art. 29 - Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre d’ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.

Art. 30 - Avanzi di gestione


All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge, statuto o regolamento.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Titolo VII - Le convenzioni

 

Art. 31 - Deliberazione delle convenzioni


Le convenzioni tra associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea.

Art. 32 - Stipulazione della convenzione


La convenzione è stipulata dal presidente dell’associazione.

Titolo VIII - La responsabilità

 

Art. 33 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.


Gli aderenti all'associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IX - Rapporti con altri enti e soggetti

 

Art. 34 - Rapporti con enti e soggetti privati

L’Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità proposte nel presente statuto.

Art. 35 - Rapporti con enti e soggetti pubblici


L’Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo X - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 36 - Disposizioni finali



Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1° del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro 5° del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio fondatore.
Vallelunga Pratameno, lì 13 Febbraio 2006

Pubblicato il 01/14/2017, 16:38:32.
Ultimo aggionamento il 01/14/2017, 16:48:00.
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